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Approvato il nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 agosto 2022, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 214 del 13 settembre 2022, è stato approvato il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz (PNRF).

Il nuovo piano riorganizza, tra l’altro, l’impiego di alcune bande di frequenza, alla luce Delle modifiche derivanti dagli atti finali della WRC19 (Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2019); dalle decisioni della Commissione europea; dalle decisioni e raccomandazioni della CEPT e, infine, da ulteriori modifiche introdotte per esigenze nazionali.

Viene recepita, tra l’altro, la modifica della banda di frequenza destinata alla radio-diffusione televisiva (con l’esclusione della c.d. “banda 700” da tale impiego, in quanto destinata ai servizi di comunicazione mobile in larga banda). Viene, inoltre, sostanzialmente confermata la destinazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora. Il nuovo PNRF è disponibile a questo link.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 agosto 2022

Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz

(pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2022)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema Radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi», e, in particolare, l’art. 50, comma 3;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 106 del 9 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2008, recante «Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2008 n. 220 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2021 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, con il quale e’ stato approvato il Piano nazionale di Ripartizione Delle Frequenze, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2018, n. 244;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 228 del 14 settembre 2020, Suppl. Ordinario n. 33;

Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 49 del 28 febbraio 2022, Supplemento ordinario n. 8;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1997 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2000 a Istanbul, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visti gli atti finali delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni adottati nel 2003, e nel 2007, a Ginevra, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2012 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2015 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2019 a Sharm El Sheikh, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la decisione 2017/2077/UE della Commissione europea che modifica la decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunita’;

Vista la decisione 2018/1538/UE della Commissione europea relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz;

Vista la decisione 2019/785/UE della Commissione europea relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell’Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE;

Vista la decisione 2019/1345/UE della Commissione europea che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell’ambito dell’uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio;

Vista la decisione 2020/590/UE della Commissione europea che modifica la decisione 2019/784/UE per quanto riguarda l’aggiornamento
delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz;

Vista la decisione 2020/636/UE della Commissione europea che modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2.500-2.690 MHz;

Vista la decisione 2020/667/UE della Commissione europea che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1.920-1.980 MHz e 2.110-2.170 MHz;

Vista la decisione 2020/1426/UE della Commissione europea relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5.875-5.935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE;

Vista la decisione 2021/1067/UE della Commissione europea relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5.945-6.425 MHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN);

Vista la decisione 2021/1730/UE della Commissione europea relativa all’uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria;

Vista la decisione 2022/179/UE della Commissione europea relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali a radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE;

Vista la decisione 2022/180/UE della Commissione europea che modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate nell’ambito dell’uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio;

Vista la decisione ECC/DEC/(19)02 relativa a sistemi mobili terrestri nelle gamme di frequenze 68-87,5 MHz, 146-174 MHz, 406,1-410 MHz, 410-430 MHz, 440-450 MHz e 450-470 MHz;

Vista la decisione ECC/DEC/(18)03 che abroga la Decisione ERC (01)08 relativa alle frequenze armonizzate, alle caratteristiche tecniche e all’esenzione da licenza individuale per i dispositivi a corto raggio utilizzati per la rilevazione di movimenti e sistemi di allarme operanti nella banda di frequenze 2.400 – 2.483,5 MHz;

Vista la decisione ECC/DEC/(19)04 relativa all’uso armonizzato dello spettro, la libera circolazione e l’uso delle stazioni terrene a bordo di aeromobili che operano con reti FSS GSO e sistemi FSS NGSO nelle bande di frequenze 12,75-13,25 GHz (Terra-spazio) e 10,7-12,75 GHz (spazio-Terra);

Vista la decisione ECC/DEC/(18)06 relativa alle condizioni tecniche armonizzate per le reti di comunicazione mobili/fisse (MFCN) nella banda 24,25-27,5 GHz;

Vista la decisione ECC/DEC/(21)02 relativa alla banda di frequenze armonizzata 76-77 GHz, alle caratteristiche tecniche, all’esenzione da licenza individuali e alla libera circolazione e uso dei radar ad apertura sintetica a terra ad alta definizione (HD-GBSAR);

Vista la decisione ECC/DEC/(21)01 relativa all’uso delle bande 47,2-50,2 GHz e 50,4-52,4 GHz da parte del servizio fisso via satellite (Terra-spazio);

Vista la decisione ECC/DEC/(22)02 relativa al Regolamento per la gestione di dispositivi radio marittimi autonomi (AMRD) in CEPT;

Vista la raccomandazione ECC/REC/(20)03 relativa agli schemi di trama per facilitare il coordinamento transfrontaliero delle reti di comunicazione fisse/mobili (MFCN) nella banda di frequenze 3.400-3.800 MHz;

Vista la raccomandazione ECC/REC/(19)01 relativa ad un kit di strumenti tecnici per supportare l’introduzione del 5G, garantendo al contempo, in modo proporzionato, l’uso delle stazioni terrene riceventi EESS/SRS esistenti e pianificate nella banda 26 GHz e la possibilita’ di un futuro dispiegamento di tali stazioni terrene;

Vista la raccomandazione ECC/REC/(18)02 relativa alla disposizione dei canali/blocchi di radiofrequenza per i sistemi del servizio fisso che operano nelle bande 92-94 GHz, 94,1-100 GHz, 102-109,5 GHz e 111,8-114,25 GHz;

Vista la raccomandazione ECC/REC/(21)02 relativa a una Guida all’applicazione delle condizioni tecniche meno restrittive (LRTC) di cui alla decisione ECC (11)06 per garantire la protezione dei sistemi di radiolocalizzazione militare operanti al di sotto dei 3.400 MHz dalle small cell indoor non AAS operanti nella banda 3.400-3.800 MHz;

Vista la raccomandazione CEPT ERC/REC/(70)03 che stabilisce requisiti tecnici e regolamentari per l’uso armonizzato degli Short Range Device (SRD) tra i paesi appartenenti alla CEPT;

Riconosciuta la necessita’ di adeguare il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze alle disposizioni adottate in materia di attribuzione di bande di frequenze in sede internazionale;

Riconosciuta la necessita’ di recepire le decisioni emanate dalla Commissione europea in materia di armonizzazione sull’ uso delle frequenze radioelettriche;

Riconosciuta l’opportunita’ di recepire decisioni e raccomandazioni emanate dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con la finalita’ di conseguire una maggiore armonizzazione in campo europeo;

Considerate le richieste di modifica e/o integrazione alla bozza del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze pervenute a seguito della consultazione pubblica tramite pubblicazione della bozza del Piano sul sito web del Ministero dello sviluppo economico dal 20 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022;

Sentiti gli organismi di cui all’art. 50, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

Udito il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), punto 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Decreta:

Art. 1

1. E’ approvato il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz di cui all’unito allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente piano sostituisce quello approvato con decreto ministeriale del 5 ottobre 2018.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2022

Il Ministro: Giorgetti

Allegati

Introduzione
Tabella di attribuzione
Note
Glossario
Appendice
Lista delle abbreviazioni

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