Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Lampeggiante giallo o arancione: normativa, uso, sanzioni


Parliamo dell’uso del lampeggiante giallo o arancione, tentando di dirimere i dubbi a riguardo. Nello specifico chiariamo quali sono le condizioni in cui gli autocarri e le macchine agricole sono obbligati ad usare il lampeggiante giallo o arancione e in che modo ne viene sanzionata l’assenza o il mancato uso.

Il lampeggiante giallo o arancione, la cui esatta denominazione è girofaro, è un dispositivo luminoso che si installa sui veicoli a carattere speciale con la funzione di segnalare un pericolo o un’attenzione per i guidatori dei veicoli circostanti.

La normativa che regola l’uso del lampeggiante giallo o arancione è difficile da interpretare correttamente, dilaga a riguardo molta confusione ed è complicato per i diretti interessati sapersi districare e di conseguenza usare correttamente tale segnalazione. Pertanto abbiamo estrapolato e riportiamo i vari articoli che ne regolano l’applicazione relativamente ai differenti tipi di veicolo.

L’articolo 151 del C.d.S. stabilisce che la segnalazione visiva a luce Lampeggiante gialla o arancione va installata sulle seguenti tipologie di veicolo:

  • veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità;
  • mezzi d’opera;
  • veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso;
  • veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada;
  • macchine agricole ovvero operatrici;
  • veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

Veniamo alle domande più frequenti.

Gli autocarri, tipo camion da cava, devono sempre tenere i lampeggianti gialli accesi?

L’articolo che disciplina l’utilizzo del lampeggiante giallo sugli autocarri è l’art. 11 del regolamento di esecuzione del C.d.S. Esso stabilisce che l’uso del lampeggiante giallo è obbligatorio per i veicoli eccezionali e per i veicoli che effettuano trasporti eccezionali, compresi i mezzi d’opera. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

Quanto riportato significa che questi dispositivi devono essere accesi in qualsiasi condizione di visibilità, cioè sempre, dato che queste luci sono legate al veicolo e non alle situazioni in cui esso si trova.

In quali casi le macchine agricole devono fare uso dei lampeggianti?

Per quanto riguarda le macchine agricole, l’art.266 del Regolamento di esecuzione del CDS stabilisce che l’obbligo riguarda solo le macchine agricole semoventi. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l’alto, su un arco di 360°.
Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°; con un valore massimo di 30° per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo.
L’angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20°. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30°.
Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.
Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.
Anche in questo caso il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

Sia per gli autocarri sia per le macchine agricole, i dispositivi supplementari devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

Come viene sanzionata la mancanza o il mancato uso del lampeggiante giallo o arancione?

La mancanza, l’inefficienza o la irregolarità del dispositivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. La sanzione si applica a chiunque circoli con i dispositivi manchi o non conforme alle disposizioni menzionate.  Se trattasi di macchina agricola eccezionale la mancanza dei dispositivi supplementari verrà sanzionata con il pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

Acquista ricambi Iveco presso Emporio del Carrozziere

L'articolo Lampeggiante giallo o arancione: normativa, uso, sanzioni sembra essere il primo su Veicoli industriali Blog.



This post first appeared on Veicoli Industriali, please read the originial post: here

Share the post

Lampeggiante giallo o arancione: normativa, uso, sanzioni

×

Subscribe to Veicoli Industriali

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×