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VIA e VAS: cosa sono e che differenza c’è tra l’una e l’altra

Alla TV e sui giornali, molto probabilmente, vi sarà capitato, almeno una volta, di sentir parlare di VIA e VAS, magari in relazione a progetti strategici e di una certa entità o portata, capaci di cambiare profondamente il volto di una determinata località.

La maggior parte delle persone, però, non ha la minima idea di cosa si tratti e di quale sia il reale significato di queste due sigle, tanto meno, dunque, può immaginare in cosa differiscono. Queste, infatti, che sono a tutti gli effetti due procedure tecniche di valutazione, troppo spesso vengono confuse l’una con l’altra, o citate in coppia indistintamente, quasi si trattasse di un unicum.

VIA e VAS sono complementari o alternative?

Cosa comportano? Sono obbligatorie?

In cosa differiscono e quando si adotta l’una piuttosto che l’altra?

Vediamo di fare chiarezza sull’argomento iniziando a scoprire a cosa corrispondono questi acronimi. VIA sta per Valutazione di Impatto Ambientale e VAS, invece, è l’abbreviazione di Valutazione Ambientale Strategica. In estrema sintesi si tratta di due differenti strumenti previsti dalla legge italiana, volti entrambi a protegge e tutelare l’ambiente dall’impatto che lo sviluppo edificatorio ed umano può causare.

Detto ciò, sebbene l’obiettivo sia comune ed entrambe le valutazioni prevedano un iter burocratico fatto di procedure amministrative ed atti di natura tecnica e scientifica, prevalentemente descrittiva, esiste una significativa differenza tra la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica ed oggi vogliamo illustrarvela molto brevemente.

Partiamo dunque dal comprendere le differenze tra VIA e VAS per poi scoprire quando e come si adotta l’una e quando invece l’altra.

Differenza tra VIA e VAS

Abbiamo già accennato al fatto che VIA e VAS sono due tipologie di valutazione tra loro differenti, anche se, indubbiamente, lo scopo perseguito è il medesimo per entrambe: ovvero proteggere l’ambiente da ricadute negative che l’antropizzazione potrebbe avere sullo stesso e sul paesaggio.

Detto ciò, è bene chiarire che queste procedure hanno applicazioni diverse e soprattutto è diversa la fase del processo in cui le due intervengono, anche se, sono e restano, a tutti gli effetti, due facce della stessa medaglia. Esse fanno si che le necessità di sviluppo edili, abitative, strutturali, amministrative ed infrastrutturali dell’uomo possano essere soddisfatte senza che ciò avvenga a discapito dell’ambiente.

La Valutazione Ambientale Strategica, però, si inserisce nel processo decisionale in una fase precedente, rispetto alla Valutazione di Impatto Ambientale, per così dire “a monte”, ovvero quando è ancora possibile modificare le direttive da intraprendere su vasta scala, orientando le strategie pianificatorie delle amministrazioni in modo che risultino quanto più possibile conformi ai criteri di sostenibilità ambientale.

La Valutazione di impatto Ambientale, invece, dal canto suo, si riferisce ad un progetto o ad un’opera ben precisi e viene elaborata quando oramai non è più possibile intervenire sulle linee pianificatorie generali.

Mentre la VAS consente ancora, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione da definire poi puntualmente attraverso consultazioni con le varie autorità competenti, nonché con le parti interessate; la VIA effettua l’analisi di determinati impatti fisici ben localizzati e circostanziati, risultando peraltro burocraticamente meno complessa.

Ecco che, naturalmente, come intuibile, anche le modalità di esecuzione delle due Valutazioni saranno differenti, comportando procedure e tempistiche diverse. Vediamo allora di addentrarci brevemente nell’analisi della VAS e della VIA, cercando di comprendere cosa prevede l’una e cosa l’altra, in quali casi è necessario predisporle, a cura e per conto di chi e con quali contenuti queste vanno redatte, in modo da chiarire ogni dubbio a riguardo e comprendere, così, fino in fondo la differenza tra le due cose.

In generale, la normativa che regola la Valutazione di Impatto Ambientale, come anche la Valutazione Ambientale Strategica, nonché la cosiddetta Autorizzazione integrata ambientale (IPPC), sancendo per ciascuna le finalità, le modalità di redazione, le fasi procedurali, le prescrizioni, le autorizzazioni e le sanzioni connesse è il decreto legislativo 152 del 2006 ‘Norme in materia ambientale’.

VAS: Valutazione Ambientale Strategica

Dal principio è stata la Comunità Europea ad introdurre “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” attraverso l’emanazione della Direttiva 2001/42/CE, detta anche “Direttiva VAS”, che è entrata ufficialmente in vigore il 21 luglio 2001.

Essa ha rappresentato un importante punto di svolta, poiché ha contribuito in maniera determinante all’attuazione delle strategie comunitarie per uno sviluppo sostenibile, rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nell’ambito dei processi decisionali strategici.

A livello nazionale questa Direttiva è stata recepita con l’emanazione del D.lgs. numero 152 del 3 aprile 2006, entrato in vigore il 31 luglio 2007 e poi modificato ed integrato dal D.Lgs. numero 4 del 16 gennaio 2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e dal D. Lgs. Numero 128 del 29 giugno 2010.

L’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 chiarisce che la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi che possano avere un impatto significativo sull’ambiente “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Ad avviare la valutazione ambientale strategica e ad esserne responsabile, dunque, è la pubblica amministrazione, che ha il compito di elaborare un piano o un programma di pianificazione e deve provvedervi contestualmente al processo di formazione del piano o del programma stesso.

Una VAS deve comprendere le seguenti fasi:

  • la realizzazione di una verifica di assoggettabilità;
  • l’elaborazione di un rapporto ambientale;
  • una fase di consultazioni;
  • la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
  • la decisione finale;
  • l’informazione della decisione al pubblico;
  • il monitoraggio della situazione.

Per ognuna delle suddette fasi della valutazione, la legge stabilisce le modalità di svolgimento, i contenuti ed i Soggetti coinvolti.

La VAS, in particolare, si applica ai piani e ai programmi che riguardano la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, i settori agricolo, forestale, la pesca, nonché quello energetico ed industriale, i trasporti, la gestione dei rifiuti e quella delle acque, le telecomunicazioni, il turismo, la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli.

Essa opera a livello di confronto sulle grandi opzioni strategiche lasciando, poi, alla successiva valutazione di ogni singolo progetto e relativa VIA la definizione di soluzioni ottimizzate sotto il profilo dell’impatto territoriale ed ambientale (ovvero: “dove” e “come” realizzare il progetto).

Senza entrare più nello specifico è bene, però, sottolineare che con la VAS vengono introdotti alcuni elementi innovativi che influenzano le modalità di pianificare della Pubbliche Amministrazioni in maniera sostanziale. In particolar modo, l’ampio criterio di partecipazione, a tutela degli interessi legittimi dell’ambiente e di tutti e la trasparenza del processo decisionale, vengono attuati attraverso la fase di consultazione, con il coinvolgimento sia di soggetti competenti in materia ambientale, che del pubblico e dei privati cittadini che in qualche misura risultino interessati dall’iter decisionale.

Altro nodo fondamentale della VAS è quello in cui si individuano e valutano ragionevoli alternative rispetto al piano/programma presentato, proprio allo scopo di trovare la soluzione migliore, con la massima trasparenza durante tutto il percorso decisionale che porterà poi all’adozione delle misure da intraprendere. Per la valutazione delle alternative ci si avvale di scenari previsionali di intervento, in cui viene illustrata l’evoluzione dello stato dell’ambiente in conseguenza all’attuazione delle varie alternative e del confronto con lo scenario di riferimento (che delinea invece l’evoluzione probabile senza l’attuazione del piano).

Il monitoraggio, infine, assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi e reali derivanti dall’attuazione dei piani e programmi approvati, nonché serve a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che erano stati prefissati dalla VAS. In questo modo è possibile individuare tempestivamente eventuali impatti negativi non previsti ed adottare le opportune misure correttive.

VIA: Valutazione Impatto Ambientale

Abbiamo visto che la VAS si inserisce nella fase di pianificazione e programmazione territoriale ed ha una funzione strategica rispetto ad un quadro di sviluppo complessivo sul territorio, poiché tiene conto in modo coordinato e complementare di più piani e progetti. Diversamente, la VIA viene redatta per progetti singoli e la sua portata è decisamente più ‘circoscritta’, poiché mira a valutare l’incidenza sul territorio e l’impatto ambientale di un’opera o di progetto ben preciso.

L’Unione Europea con la Direttiva 337 del 1987 ha sancito la nascita e le linee guida della valutazione dell’impatto ambientale. Nel nostro paese però questa è stata recepita solo nel 2006, con il Decreto Legislativo numero 152 del 3 aprile.

Ma, la valutazione impatto ambientale quando è obbligatoria?

Va redatta sempre, per qualunque progetto, indipendentemente dalla sua entità e collocazione?

Ovviamente no: se siete in procinto di ristrutturare casa non ne avrete bisogno, né in caso di manutenzione ordinaria, che straordinaria. A stabilire quando è obbligatorio sottoporre un progetto a VIA è l’articolo 6, nonché gli allegati alla parte seconda del suddetto decreto.

Trattandosi di un atto tecnico-amministrativo di una certa complessità e che peraltro riveste un peso piuttosto determinante nelle prime fasi della progettazione, la VIA va redatta a cura di un esperto in materia. Per l’elaborazione di una Valutazione di Impatto Ambientale occorre rivolgersi ad un consulente specializzato, che possieda le competenze tecniche ed ambientali necessarie per redigere l’elaborato tecnico da allegare al progetto.

In genere figure professionali quali quelle di architetti, ingegneri, geometri e periti possono essere tutte abilitate alla redazione di VIA, a patto che abbiano seguito un apposito corso di formazione.

Da un punto di vista operativo, in realtà, sarebbe opportuno distinguere tra verifica di assoggettabilità alla VIA dalla VIA vera e propria. La verifica di assoggettabilità è una procedura preliminare e propedeutica, che deve essere attivata per “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente” e devono dunque essere sottoposti alla fase di VIA vera e propria.

L’iter procedurale previsto dalla normativa per la redazione di una VIA, prevede dunque le seguenti fasi, molto simili a quelle della VAS:

  • Verifica di assoggettabilità o screening, per valutare se vi sono i presupposti per l’obbligo della VIA;
  • Studio di impatto ambientale o scoping, che è la fase di valutazione vera e propria, attraverso la quale vengono descritti sia i dettagli del progetto che i potenziali danni per l’ambiente che dalla sua attuazione potrebbero derivarne;
  • Fase decisionale ad opera dell’ente competente (Stato, Regioni, Provincie…);
  • Pubblicazione del progetto e consultazioni;
  • Pronuncia e comunicazione dell’esito;
  • Monitoraggio, che prosegue anche dopo la realizzazione dell’opera, per verificare che le condizioni di salubrità e compatibilità non siano cambiate.

Chiaramente, volendo entrare nel merito della questione, ci sarebbe molto altro da dire, sia per ciò che concerne la VIA che per quanto riguarda la VAS.

Ora, però, dovrebbe esservi chiaro di che si tratta e soprattutto che differenza c’è tra una procedura e l’altra.

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