Lo sbiancamento dentale permette di restituite il colore naturale ai denti macchiati da cibi, bevande o tabacco attraverso mirate tecniche di sbiancamento. È consigliabile realizzare sempre previamente un’accurata valutazione dello stato di salute del cavo orale, ovvero diagnosticare eventuali carie o irritazioni gengivali. Il consiglio è quello di rivolgersi a uno specialista che saprà come procedere allo sbiancamento in base ad una valutazione complessiva della bocca del paziente.
I denti ingialliscono normalmente a causa di diversi fattori come l’uso frequente di sostanze che macchiano lo smalto, il quale altera la propria colorazione poiché assorbe i pigmenti presenti nei cibi e nelle bevande. Inoltre, la causa dell’ingiallimento può essere l’assunzione di determinati antibiotici o può, più semplicemente , esser dovuto a una predisposizione genetica alla demineralizzazione dei denti.
Infine, esistono differenti tipi di sbiancamento dentale sia domiciliare che professionale, ed è consigliabile non procedere con l’autoapplicazione ma scegliere di affidarsi alle cure di professionisti qualificati per evitare danni o ustioni alle gengive.
Riportiamo qui di seguito le indicazioni del Ministero della Salute:
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e il Regolamento (UE) n. 344/2013 hanno introdotto, a partire dall’11 luglio 2013, alcune modifiche riguardanti i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno.
I due regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea.
A partire dall’11 luglio i prodotti cosmetici a base di perossido di idrogeno (H2O2), devono essere conformi alle disposizioni dei due regolamenti, con particolare riferimento all’allegato III, numero d’ordine 12, del Regolamento (UE) N. 344/2013.
In particolare, a partire dall’11 luglio 2013:
-I prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, attualmente classificati come dispositivi medici e marcati CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, non possono più essere immessi sul mercato come tali ma solo come cosmetici in conformità ai due regolamenti.
-I prodotti sbiancanti dentali con concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE già presenti sul mercato non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale.
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