Sussisteva invece il criterio dell'anonimato. Per tale caratteristica le polizze vita sono state spesso utilizzate per gestire le successioni ereditarie anche in violazione delle quote di legittima, o per lasciare averi a amanti, figli illegittimi o in generale a persone che non si volevano pubblicamente rilevare. Ovviamente poi questi strumenti venivano anche usati per occultare parte dell'eredità al fisco non finendo nel calderone dell'asse ereditario.
Accesso ai dati dei beneficiari delle polizze vita
Il provvedimento 520/2023 dell'autorità garante per la Protezione dei dati personali (cosiddetta Privacy) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre scorso stabilisce che le compagnie di assicurazione non possono sottrarsi alla richiesta, che sia formulata dagli eredi e dai chiamati all’eredità, di conoscere il nominativo dei beneficiari di polizze di Assicurazione Sulla Vita stipulate dal contraente defunto.
Quindi la Compagnia deve comunicare il nominativo del beneficiario della polizza ogni qualvolta un erede (o un semplice chiamato all’eredità) intenda conoscere chi abbia beneficiato della donazione indiretta posta in essere dal contraente defunto mediante la stipula di una polizza di assicurazione sulla vita. Ciò sulla base del fatto che il premio corrisposto dal contraente alla compagnia di assicurazione, nella massima parte dei casi, è annoverabile tra le voci che rientrano il calcolo della quota di legittima.
Il provvedimento del Garante mette fine a una lunga discussione nell'ambito della giurisprudenza che era in bilico tra tutela della privacy e tutela dei diritti successori. Ora è stabilito che al fine di tutelare la propria posizione, non è lecito negare loro le informazioni sull’identità dei Beneficiari Delle Polizze stipulate dal de cuius. Una novità che impatterà su molte polizze e testamenti già sottoscritti oltre che sulle successioni ancora aperte.