Get Even More Visitors To Your Blog, Upgrade To A Business Listing >>

Chiarimenti fiscali sui buoni postali lettere “Q”, “R” e “S”

Sono molti gli italiani che investono in buoni postali. La vicenda dei Buoni Postali contraddistinti dalle lettere “Q”, “R” ed “S” emessi prima del 1996 si trascina tra ricorsi e tribunali. Vediamo alcuni chiarimenti riprendendo una risposta data qualche settimana fa dagli esperti pubblicata su Plus, inserto del sabato del Sole 24 Ore.

Ho sottoscritto dei Buoni Postali serie R il 18 novembre 1996, che incasserò il 1° gennaio 2027. Nel mio caso il principio della gerarchia delle fonti, di cui avete parlato in un precedente servizio del vostro giornale, si applica anche alla serie ordinaria R, oppure è intervenuta successivamente una norma di grado superiore che ha vanificato, anzi assorbito gli effetti del Dm 23 giugno 1997?

Cominciamo con l’esaminare il contenuto del Decreto Ministeriale richiamato dal lettore. Con il Dm 23 giugno 1997 (Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi) è stato previsto all’articolo 7, ultimo comma, che «Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale».

Il contenuto del Decreto in parola si pone in contrasto con la normativa regolatrice della disciplina della tassazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, Decreto Legge 556/1986 – poi convertito dalla Legge n.759/1986 - e Decreto Legislativo 239/1996), normativa che risulta essere precedente al Decreto stesso. Ciò comporta la necessità di fare riferimento alla gerarchia delle fonti per risolvere tale contrasto: la fonte di grado superiore prevale su quella di grado inferiore (Decreto Ministeriale), con la conseguente disapplicazione di quest’ultima.

Pertanto anche la tassazione dei Buoni Fruttiferi Postali serie “R” dovrà essere calcolata operando una ritenuta fiscale in unica soluzione solo nel momento in cui i buoni vengono rimborsati e non già come indicato nel citato D.M. del 23.06.97(Cfr. Ordinanza Tribunale Vicenza 14.05.2021).

Ma a quanto ammonta la ritenuta fiscale da applicare al momento del rimborso? Originariamente i buoni fruttiferi postali erano esenti da imposizione fiscale e solo con il Decreto Legge n. 556/1986 è stata introdotta una ritenuta d’imposta pari al 12,50% divenuta poi imposta sostitutiva (Decreto Legge 19.09.1996, n. 556).

La cosa interessante, però riguarda tutti i buoni fruttiferi postali che sono stati acquistati nel periodo tra il 21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987. Infatti l’aliquota da applicare non sarà del 12,50% , ma esattamente la metà pari al 6,25%. Questa riduzione è stabilita dall’Art. 1 del citato D.L. 556/1996 che ha espressamente previsto che “Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell’ art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987” termine, quest’ultimo, anticipato al 30 agosto 1987 dal D.L. 391/1987 (Vedasi anche Abf Collegio Milano, Decisione 8353 dell’8 maggio 2020).

In conclusione, sarà sempre importante verificare la data di emissione del buono fruttifero postale così da poter verificare la correttezza dell’aliquota applicata da Poste Italiane al momento del rimborso dei titoli.



This post first appeared on Banca Del Rispamio, please read the originial post: here

Share the post

Chiarimenti fiscali sui buoni postali lettere “Q”, “R” e “S”

×

Subscribe to Banca Del Rispamio

Get updates delivered right to your inbox!

Thank you for your subscription

×