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Castelvetrano, ordinanza antincendio 2022: sanzioni fino a 10.000€

Pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano l’ordinanza (n.22 del 19/05/2022) emessa dal Sindaco per le misure di prevenzione nei confronti degli incendi boschivi e d’interfaccia.

E’ fatto obbligo, ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all’interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno 2022, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini di fondi in genere, al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, allo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio.

E’ fatto, altresì, obbligo a tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va dal 15 giugno 2022 al 15 ottobre 2022, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l’immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.

Nel sopra indicato periodo:
a) è fatto divieto in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville,fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo d’innesco;
b) dovranno essere preventivamente concordati nei terreni soggetti a particolari vincoli di tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica e così via aree di protezione preriserve e riserve R.N.O. Fiume Belice, Parco Archeologico di Selinunte, Aree boscate e Diga Delia, inclusi i siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale e così via – gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco con gli Enti e l’Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza;
c) hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 30,00, i concessionari di impianti esterni di G.P.L. e gasolio, in serbatoi fissi, e/o d’uso domestico, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
d) sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 comma I lett. f) del d. lgs. 03 apr. 2006, n. 152 effettuate nel luogo di produzione, in quanto costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. E’ fatta salva la facoltà di sospendere differire o vietare la combustione del materiale sopra indicato all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Siciliana, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata.

Modalità esecutive
Gli interventi di pulitura di cui sopra, devono in genere essere estesi a tutta l’area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà privata comprese le scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate, e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all’art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l’innesco di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell’intera area, l’apertura di viali parafuoco avente le seguenti larghezze:
 non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti;
 non inferiore a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
 non inferiore a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;
 distanti almeno metri 10,00 (dieci) dal confine con le proprietà limitrofe;
 distanti almeno metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e confini in prossimità di alberi di alto fusto;
 distanti almeno mt. 3,00 da fabbricati;
 distanti almeno mt. 5,00 da serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.
Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente.
Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all’interno della stessa area o al di fuori di essa, pena l’applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06 – T.U.A.) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

Estensione degli obblighi
Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all’art. 1 e le modalità di cui all’art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell’area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell’una e nell’altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli uffici della Polizia Municipale e/o le forze dell’ordine, fatta salva, in caso di inadempienza di tale mancata preventiva comunicazione, l’applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5 lett. a).
Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.
I lavori di pulizia, di bonifica dei terreni o bordi stradali devono essere limitati all’asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono essere in ogni caso preservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.

Procedimento amministrativo
Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all’art. 1 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (15 giugno 2022) sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Municipale di Castelvetrano, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine. Decorso il termine indicato all’art. 1, il semplice accertamento e/o avviso “anche per le vie brevi”, sui luoghi etc. da parte degli Organi elencati al successivo art. 8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata nel frattempo interessata da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all’art. 5 lett. b), costituirà titolo per l’avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui all’art. 5 lett. a). Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra – in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata – costituirà titolo per la constatazione d’ufficio dell’inottemperanza alla presente ordinanza, con l’applicazione delle relative sanzioni previste dal successivo art. 5.

Sanzioni
A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale, e con le modalità di cui all’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 , le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell’avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all’art. 4, tale da pregiudicare l’esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 in conformità all’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (doppio del minimo della somma all’uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l’avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;
b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 3, della presente ordinanza, assimilando ciò all’abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 600,00 ai sensi dell’art. 255 del D. L.vo n. 152/06 (doppio del minimo della somma all’uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Trapani ed all’Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P.) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all’intervento sostitutivo dell’Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
c) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di € 173,00 ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;
d) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria che va da € 51,00 ad € 258,00 cosi come previsto dall’ art. 40, comma 3 della legge regionale 06 aprile 1996, n. 16; ·
e) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio durante il periodo di cui al comma II dell’art. 1, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, salvo quant’altro previsto in materia penale, specie nell’eventualità di procurato incendio;
f) chiunque non ottemperi all’obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art.7/bis del T.U.E.L.;

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all’art. 10 della L. n. 353/2000.
L’abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla normativa contenuta nella parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06 T.U.A., ed in particolare dall’art. 192 del predetto Decreto Legislativo, il quale prevede la rimozione degli stessi in caso di accertata violazione.

Responsabilità civile e penale
Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P..

Collaborazione dei cittadini
Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

112 Numero di Emergenza Unico
115 Vigili del Fuoco Trapani
0924-902222 Vigili del Fuoco distaccamento di Castelvetrano
1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale
0924-907238 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale distacc. Castelvetrano
0924-45206 Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano
0924-909111 Comune di Castelvetrano
0924-901510 Stazione Carabinieri Castelvetrano
0924-908411 Commissariato P. S. Castelvetrano
0924-45422 Tenenza Guardia di Finanza

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