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Castelvetrano, ordinanza antincendio 2021: sanzioni fino a 10.000€

Pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano l’ordinanza (N.37 del 18/05/2021) emessa dal Sindaco per le misure di prevenzione nei confronti degli incendi boschivi e d’interfaccia.

È fatto obbligo per i proprietari o conduttori dei fondi rustici, di aree verdi urbane, di aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, non coltivate o abbandonate, nonché per i proprietari di villette e per gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, per i responsabili di cantieri edili e stradali, per i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, di effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia e bonifica, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di incendio e, in particolare, di sterpaglie e cespugli, di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade, compresa la rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendi. Inoltre per le aree a confine con le aree edificate, al fine di impedire l’innesco di incendi di interfaccia, si deve prestare attenzione per il perimetro di 200 metri all’esterno e di 50 metri all’interno.

Nel caso di aree intestate a diversi proprietari gli obblighi sopra indicati fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell’area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell’una e nell’altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Municipale, fatta salva, in caso di inadempienza, l’applicazione individuale delle relative sanzioni.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

In difetto dei suddetti interventi di prevenzione incendi, entro il termine prescritto, questo Comune provvederà d’ufficio, in deroga alla regola di comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., in danno dei trasgressori ricorrendo, se del caso, all’assistenza della Forza Pubblica.

Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 500,00 come previsto dall’art. 7 – bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i. Per l’applicazione delle suddette sanzioni si applicano le procedura e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423/bis, 424 e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme comportamentali della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 ad Euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così
come previsto dall’art. 40, comma 3, della Legge Regionale n. 16 del 06.04.1996, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.

Nel caso di mancata diserbatura di aree incolte, che riguardano fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione di Euro 173,00 a Euro 695,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del Codice della Strada.

Nel caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge n. 353 del 21.11.2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6, della medesima legge.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all’art. 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000 (iscrizione nello speciale “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”) e alle sanzioni penali nel caso di accertamento di responsabilità nell’incendio.

Nel caso di inottemperanza alla presente ordinanza verrà inoltrata, a carico dei soggetti inadempienti, apposita denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:
 112 numero di emergenza unico;
 115 Vigili del Fuoco;
 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;
 0924.902222 Vigili del Fuoco Castelvetrano;
 0924.90723 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale di Castelvetrano;
 0924.45206 Comando Polizia Municipale Castelvetrano;
 0924.901510 Comando Compagnia Carabinieri di Castelvetrano;
 0924 908411 Commissariato di Pubblica Sicurezza Castelvetrano;
 0924.45422 Tenenza Guardia di Finanza Castelvetrano

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