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Novità per la fatturazione spese carburanti

Dal 1° Luglio 2018 è scattato l’obbligo, ai fini della detrazione dell’IVA. la tracciabilità dei pagamenti.

La legge 205/17 e’ andata a modificare il decreto Iva affermando che l’operazione del pagamento deve essere provata attraverso l’uso di un sistema elettronico di pagamento quindi carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da istituti bancari o finanziari oppure da altri mezzi con le stesse caratteristiche che verranno individuati con un provvedimento dell’Agenzia Delle Entrate.

L’ Agenzia Delle Entrate ha poi chiarito quali siano i mezzi idonei al pagamento con il provvedimento del 4 Aprile 2018:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • quelli elettronici, che possono essere a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Sono considerati mezzi di pagamento validi anche:

  • le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
  • le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti.

Dal 1° gennaio 2019 è stata abrogata la scheda carburante poiché’ è necessario oltre che alla tracciabilità del pagamento, entrare in possesso della fattura elettronica che il distributore sarà obbligato a rilasciare. Questo non esclude la possibilità di utilizzare la fattura riepilogativa. A questo scopo, sono nate negli ultimi tempi le nuove carte carburante, che permettono di tenere facilmente traccia dei vari acquisti e di avere, a fine mese, una rendicontazione totale dei rifornimenti effettuati su un’intera flotta di veicoli.

L’ uso della fattura elettronica insieme alla tracciabilità del pagamento intendono andare a bloccare la consuetudine di alcuni soggetti Partita Iva, piuttosto comune, di gonfiare le spese carburante in modo da avere maggiori rimborsi e/o scaricare maggiori costi.

Rimane una zona di confusione per quanto riguarda i ritardi da parte degli esercenti sulla trasmissione Delle fatture elettroniche. La circolare 13/E  del 2018 dell’ Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica sembra tollerare ritardi minimi nella trasmissione purché non influiscano sulla corretta liquidazione Iva, solo nella “fase di prima applicazione delle nuove disposizioni”. L’ Agenzia delle entrate però con un provvedimento del 30 Aprile 2018 ha spiegato che l’invio asincrono non deve essere un problema sempre senza compromettere il pagamento IVA, senza perciò imporre un termine temporale come descritto nella precedente circolare.

Rimane inalterato il credito di imposta del 50% spettante al distributore sui costi di commissione per i pagamenti in moneta elettronica.

L’obbligo di comunicazione della targa e dei km percorsi dall’ autoveicolo, prima necessario nella compilazione della scheda carburante, è stato cancellato. Quindi si può dire che la detrazione non è più collegata ad un automezzo particolare ma è legata al soggetto IVA.

Le fatture elettroniche andranno emesse in formato xml e trasmesse tramite Sdi, nel caso in cui non si rispettino questi obblighi si incorrerà nelle sanzioni per omessa fatturazione. Le fatture possono essere generate da strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure acquistando appositi software. Per quanto riguarda la trasmissione delle stesse dovrà avvenire via Pec con apposita procedura oppure con l’app dell’Agenzia delle Entrate. Anche per la conservazione delle fatture è stato messo a disposizione un servizio gratuito, previa adesione ad un accordo di servizio, disponibile nell’area web privata di ciascun operatore sul sito dell’ Agenzia.

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