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Area pedonale, il comitato “Superiamo le barriere” richiede la modifica dell’ordinanza

[Riceviamo e pubblichiamo]

Al Sindaco di Castelbuono,

al Segretario comunale,

al Presidente del Consiglio,

all’Assessore all’urbanistica e al dirigente Settore Urbanistica,

all’Assessore ai servizi sociali e al dirigente Settore Servizi Sociali,

all’Assessore alla Viabilità e al dirigente Settore Viabilità,

al gruppo consiliare “Democratici per Castelbuono”,

al gruppo consiliare “Castelbuono in comune”,

al Comandante dei Vigili Urbani,

Il gruppo di cittadini che in maniera spontanea e libera ha aderito al comitato “Superiamo le barriere” e che s’era adoperato per tracciare un percorso nuovo riguardo alle problematiche sulla disabilità e la mobilità nel nostro paese, purtroppo, ha riscontrato, con sommo dispiacere e umana delusione, che tutti i tentativi di proposte fatti dopo la raccolta nel periodo estivo di ben 650 firme – atte a richiedere la modifica dell’ordinanza viabilistica n.86 del 06/07/2017, la quale sanciva una pedonalizzazione estrema del centro storico giustificata da risibili basi sostanziali – sono risultati vani all’atto della pubblicazione dell’ordinanza sindacale n.134.

Restringendo il limite orario (dalle 18.00 alle 21.00 dei giorni feriali anziché le 03.00, dalle 18.00 alle 02.00 nei prefestivi e dalle 09.00 alle 02.00 nei giorni festivi) si è voluta mantenere la rigidità sostanziale “dell’area pedonale urbana” per il periodo invernale.

Relativamente a Tale Ordinanza sindacale, la n.134, come detto, con la quale si regolamenta la viabilità nel centro storico per il periodo che va dal 9/10/2017 al 30/06/2018, i sottoscrittori richiedono la modifica di tale ordinanza riscontrando in essa palesi violazioni ai diritti sanciti dalla nostra carta costituzionale.

Se tale richiesta non verrà accolta, entro e non oltre una settimana dalla data di protocollo di questa missiva, ricorreremo al T.A.R. regionale.

A tal proposito vogliamo evidenziare le profonde criticità e difformità che tale ordinanza crea nel diritto dei cosidetti diversamente abili di vivere la loro quotidianità nella nostra comunità.

Con tale tipo di pedonalizzazione viene infranta l’inderogabilità della solidarietà, così come definita dall’art. 2 Costituzione perché i disabili veri vengono condannati ad affogare nelle difficoltà (senza invece incidere su chi abusa indebitamente di certe situazioni). Il diritto inviolabile alla dignità (Art. 2) viene calpestato nel momento in cui si costringe il disabile a parcheggiare lontano, impedendogli l’utilizzo in autonomia delle proprie capacità “residue”. Fondamentale è ricordare che l’essere disabili non vuole affatto dire non essere capaci di fare nessuna cosa da sé.

La libertà di circolazione viene meno (art.16) in quanto creando un’ulteriore barriera di carattere burocratico – come accade con tali tipi di pedonalizzazioni in cui viene sospeso il diritto a poter percorrere un tratto del centro storico – si pone a carico del disabile un’ulteriore difficoltà, che non esiste per chi è normodotato.

Insistiamo sul fatto che tale pedonalizzazione viola in todo l’articolo 3 della costituzione il quale sancisce “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Nell’ordinanza in oggetto c’è una palese violazione di tali principi nel momento in cui si LIMITA DI FATTO LA LIBERTÀ E L’EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, IMPEDENDO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

Inoltre vogliamo sottolineare la definizione che l’articolo 3 del codice della strada da in proposito:

“AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.” (dove risiede la particolare situazione dunque?)

Infine, considerato, anche, che la nostra comunità fa parte di una comunità più estesa è giusto sottolineare che la rigidità dell’ordinanza 134 viola, anche qui, ahi noi, palesemente l’articolo 20 della Convenzione O.N.U. sui disabili, il quale stabilisce che: “Gli Stati parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a: – a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti e a costi accessibili”.

Castelbuono, 9 ottobre 2017

I Sottoscrittori

 

Vincenzo Massimiliano Città

Maddalena Allegra

Carmelo Visalli

Rosa Raimondo

Gianna Malacria

Antonino Brancato

Mimma Gennaro

Giuseppe Mazzola

Stefania Sperandeo

Michele Lupo

Maria Prestianni



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