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Calendario blocco mezzi pesanti 2017 e deroghe

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il blocco mezzi pesanti 2017 ovvero il calendario dei giorni in cui vige il divieto alla circolazione in autostrada dei veicoli e complessi di veicoli per trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate 

Diffondiamo il calendario per conoscenza di tutti gli automobilisti che decidano di intraprendere viaggi durante i periodi festivi, certi che viaggiare con la  strada sgombra da veicoli di grandi dimensioni sia per loro preferibile, ma lo condividiamo soprattutto con i nostri amici autotrasportatori. Essere a conoscenza dei giorni e degli orari del blocco mezzi pesanti è di vitale importanza poiché nel caso di violazione del divieto di circolazione la legge prevede sanzioni pecuniarie e/o accessorie, quali, ad esempio, la sospensione della patente e/o della carta di circolazione da uno a 4 mesi, fino ad arrivare al ritiro immediato di patente e carta di circolazione per l’invio agli organi competenti.

Il blocco mezzi pesanti 2017 vige come dal seguente calendario:

  • tutte le domeniche di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  • tutte le domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
  • dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
  • dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile;
  •  dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile;
  • dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile;
  • dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
  • dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
  • dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 1° giugno;
  • dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno
  • dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 1° luglio;
  • dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 8 luglio;
  • dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 15 luglio;
  • dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 22 luglio;
  • dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;
  • dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
  • dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
  • dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
  • dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 12 agosto;
  • dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
  • dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 agosto;
  • dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 26 agosto;
  • dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 29 ottobre;
  • dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1°novembre;
  • dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
  • dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre;
  • dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
  • dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Deroghe al blocco mezzi pesanti 2017

Anche quest’anno la normativa prevede delle importanti deroghe, ovvero eccezioni al divieto di circolazione, che si applicano per tipologia di veicolo e di trasporto.

Veicoli provenienti o diretti all’estero o in Sardegna

  • L’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna in possesso di regolare documentazione che attesti l’origine del viaggio e la destinazione del carico trasportato e per i veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente, ma qualora il riposo giornaliero coincida con il posticipo del divieto vi è diritto a un ulteriore posticipo di 4 ore.
  • L’orario di termine del divieto è anticipato di ore due per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico.
  • L’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio.

Veicoli che viaggiano verso impianti intermodali 

  • L’orario di termine del divieto è anticipato a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero.
  • La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita’ di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminal intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

Veicoli che viaggiano in Sardegna e Sicilia 

  • L’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest’ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
  • Il divieto non vige per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.

Deroghe per tipologia di trasporto o merci (articolo 3, comma 1)

  • Il divieto di cui all’articolo 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
  • adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, società di erogazione di servizi pubblici essenziali – gas, luce, acqua – con documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite dagli stessi organi di controllo, etc)
  • militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia
  • utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio
  • delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale
  • appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema «PT» o con l’emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali
  • del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio
  • adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
  • adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore
  • adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
  • adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché’ muniti di idonea documentazione
  • adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani e periodici; prodotti per uso medico; latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro
  • classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461
  • costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento
  • adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari
  • per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP
  • per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, uova da cova con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Deroghe per rientri o revisioni
Il divieto non trova applicazione altresì:

  • per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
  • per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali
  • per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Deroga per trasporto combinato

  • Il divieto non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Deroghe per tipologie di trasporto con autorizzazione del Prefetto

Dal divieto sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

  • i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
  • i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
  • i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessita ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
  • I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Deroghe per veicoli vuoti in ciclo di lavorazione (articolo 10)

  • Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

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