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31 ottobre: Rimborsi Iva infrannuali.

I contribuenti Iva, che da luglio a settembre 2016 hanno maturato un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso della somma o utilizzare la stessa in compensazione, devono presentare telematicamente, entro il prossimo 31 ottobre, l’ultima versione del modello TR, disponibile sul sito dell’Agenzia con le relative istruzioni.
L’attuale prototipo, infatti, si è uniformato, tra l’altro, ad alcune modifiche introdotte dalla Stabilità (articolo 1, comma 908, legge 208/2015), come l’innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di latte, bovini e suini (le nuove percentuali sono state aggiunte nella lista ad hoc presente nei righi da TA1 a TA13 di Iva Tr, dove si indicano “le operazioni imponibili, suddivise per aliquota o percentuale di compensazione applicata, per le quali nel trimestre cui si riferisce il modello, si è verificata l’esigibilità dell’imposta - comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti)”.
La trasmissione del modello può essere effettuata dal diretto interessato o da un intermediario abilitato.

La possibilità di chiedere rimborsi Iva infrannuali non riguarda la totalità dei contribuenti soggetti all’imposta, ma quelli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), ed e), del Dpr 633/1972, e anche quelli di cui alle lettere c) e d), con qualche limitazione.
In sintesi, usufruiscono dell’opportunità gli operatori che:

  • effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  • effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni compiute nel periodo
  • hanno acquistato e/o importato, nel trimestre, beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
  • realizzano nel trimestre, nei confronti di soggetti Iva non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, limitatamente a prestazioni:
    • di lavorazione relative a beni mobili materiali
    • di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione
    • di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
    • di servizi relative a operazioni creditizie, finanziarie, assicurative rese a soggetti extra comunitari o riguardanti beni destinati a essere esportati fuori dalla Comunità europea
  • non sono residenti, non hanno una stabile organizzazione in Italia e non sono identificati direttamente o tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
Altro percorso stesso traguardo
In alternativa alla procedura di rimborso, il contribuente può recuperare l’eccedenza Iva maturata nel terzo trimestre 2016 utilizzandola in compensazione orizzontale con il modello F24, nel rispetto del limite annuale di 700mila euro, e indicando il codice tributo “6038”, che identifica il terzo e ultimo trimestre. Ultimo perché l’eventuale credito del quarto dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale, da presentare a partire dal 1° febbraio e fino al 30 settembre 2017.

Chi sceglie la compensazione deve tener conto del fatto che, in base a quanto disposto dall’articolo 8, comma 18, Dl 16/2012, il superamento della soglia di 5mila euro (riferita al totale dei crediti trimestrali maturati nell’anno) comporta l’obbligo di utilizzare tali crediti soltanto a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, servendosi esclusivamente dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), e non anche di quelli home-banking o remote banking messi a disposizione da istituti finanziari e Poste italiane.
Sempre in tema di compensazione, attenzione: il contribuente che ha debiti di importo superiore a 1.500 euro relativi a ruoli definitivi, scaduti e non pagati, non può accedervi, a meno che prima non estingua il debito.

Rimborsi senza “certificato”
Con il rinnovato articolo 38-bis, completamente riscritto dal Dlgs 175/2014, le garanzie per i rimborsi Iva trimestrali possono essere bypassate, sopravvivendo solo in casi residuali. Infatti, la norma indicata ha innalzato a 15mila euro l’ammontare dei rimborsi effettuabili senza “pegno”; in più, oltre questa soglia, ha stabilito la possibilità di evitare la garanzia con un semplice visto di conformità (o una sottoscrizione dell’organo di controllo e una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti patrimoniali). In sostanza, a oggi, vanno garantiti esclusivamente i rimborsi over 15mila euro chiesti da contribuenti “poco affidabili” (la scarsa affidabilità è spiegata nella sezione 2 delle istruzioni alla compilazione del modello Iva Tr).

Una scorciatoia “riservata”
Tra gli operatori legittimati a chiedere la restituzione del credito Iva trimestrale ce ne sono alcuni che possono ottenerla in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. Sono i contribuenti che:
  • hanno effettuato nel trimestre prevalentemente prestazioni di subappalto in edilizia e hanno emesso fatture senza addebito di imposta (codice 1)
  • svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 37.10.1, cioè di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 2)
  • esercitano le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.43.0, cioè producono piombo, zinco, stagno e semilavorati (codice 3)
  • svolgono le attività individuate dal codice Atecofin 2004 27.42.0, cioè producono alluminio e semilavorati (codice 4).
  • fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i connessi dispositivi, che si riconoscono nel codice Ateco 2007 30.30.9 (codice 5)
  • svolgono l’attività individuata dal codice Ateco 2007 59.14.00, vale a dire che esercitano l’attività di proiezione cinematografica (codice 7)
  • effettuano prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento, relative a edifici (codice 8).

Il codice 6 riguarda, invece, i fornitori della Pubblica amministrazione coinvolti nel meccanismo della “scissione dei pagamenti”, ammessi ai rimborsi Iva prioritari anche se non in possesso dei presupposti “generici”, indispensabili per gli altri contribuenti Iva autorizzati, cioè:
  • esercizio dell’attività da almeno tre anni
  • eccedenza detraibile Iva chiesta a rimborso pari o superiore a 10mila euro, per i rimborsi annuali, e a 3mila euro per quelli trimestrali
  • ammontare del credito almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.
Il perché va ricercato nel fatto che lo spostamento dell’obbligo del versamento dell’Iva dal fornitore alla Pubblica amministrazione verosimilmente determina, per il primo, una perdurante posizione creditoria.
I codici vanno indicati nel frontespizio del modello TR.


Fonte: Agenzia Entrate


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