In materia di lastrico solare, che funge da copertura per i piani sottostanti, l’art. 1126 c.c. recita "Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non é comune a Tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenui a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio. fissa in un terzo gli esborsi a carico di chi abbia l’uso esclusivo del Lastrico e in due terzi le spese gravanti sulle tasche dei proprietari delle unità abitative dei piani inferiori. Questo principio é stato confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 16583/12.
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